7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/178 |
Articolo 303
(ex articolo 260 del TCE)
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.