7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/178


Articolo 303

(ex articolo 260 del TCE)

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.