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Document 12016A103

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 10 - Relazioni con l'esterno
Articolo 103

GU C 203 del 7.6.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_103/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/38


Articolo 103

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente trattato.

Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le è stata inviata.

Tale Stato non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del presente trattato. L'istanza può essere presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.


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